Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Riassunto


Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione1

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 3 aprile 2002 Approvata dall'Assemblea federale l20198 maggio 20032 Entrata in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di promuovere la collaborazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrativo-territoriali oppure dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

RS 0.672.962.11

Doppie imposizioni. Convenzione con la Repubblica dell'Uzbekistan RU 2004

6. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

1. Gli utili ...

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