Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Riassunto


Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione1

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero

e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan

per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate-ria di imposte sul reddito e sul patrimonio e di promuovere la collaborazione economica tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrativo-territoriali oppure dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

1 Dal testo originale tedesco.

Doppie imposizioni. Convenzione con la Repubblica dell'Uzbekistan

b) per quanto concerne l'Uzbekistan:

(i) l'imposta sul reddito (utile) delle persone giuridiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(iii) l'imposta sulla proprietà

(qui di seguito indicate quali «imposta uzbeka»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislaz...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società