Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPchim)

Riassunto


Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPchim)

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPchim)

Modifica del 10 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 20051 è modificata come segue:

1. L'ingresso è stato aggiornato come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim); gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis,

38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3,

46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833

sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

1 RS 814.81

2 RS 813.1

3 RS 814.01

4 RS 814.20

5 RS 817.0

6 RS 946.51

c. la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura, con leganti contenenti catrame;

d. l'immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame;

e. l'immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano se la Commissione Europea ha rilasciato autorizzazioni secondo l'articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/200613.

2 Su richiesta motivata, l'UFAM d'intesa con l'UFSP e la SECO può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 lettere a2013c ed e se:

a. secondo lo stato della tecnica per l'impiego in questione non esistono alternative ai preparati contenenti catrame;

b. la quantità di preparati contenenti catrame impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito; e

c. il rischio per la salute e per l'ambiente è limitato a sufficienza.

13 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Co...

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