Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Riassunto


Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente

(Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

del 10 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 17 capoversi 1, 2, 4 e 5, 19, 20 capoversi 120133, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 20032

sull'ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 19703

sulle epidemie; in esecuzione degli articoli 8 e 19 della Convenzione del 5 giugno 19924

sulla diversità biologica, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti.

2 Essa si propone inoltre, in caso di utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, di proteggere la libertà di scelta dei consumatori e la produzione senza organismi geneticamente modificati.

Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti nell'ambiente, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.

2 Per l'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi si applica l'ordinanza del 25 agosto 19995 sull'impiego confinato.

RS 814.911 1 RS 814.01 2 RS 814.91 3 RS 818.101

4 RS 0.451.43

5 RS 814.912

2006-2651 4377

Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente RU 2008

Art. 14 Obbligo di fornire garanzie per organismi patogeni

1 Chi intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni soggetti ad autorizzazione (art. 17) deve fornire garanzie finanziarie sufficienti in merito all'accertamento, alla prevenzione o all'eliminazione di eventuali pericoli o pregiudizi causati da tali organismi.

2 Chi intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni soggetti ad autorizzazione deve garantire la responsabilità civile prevista dalla legge:

a. per un ammontare di 1 milione di franchi a copertura dei danni alle persone e alle cose (art. 59abis cpv. 1 LPAmb); e

b. per un ammontare di 100 000 franchi a copertura dei danni all'ambiente (art. 59abis cpv. 9 LPAmb).

3 Chi intende mettere in commercio tali organismi per la prima volta ai fini dell'utilizzazione diretta nell'ambiente deve garantire la responsabilità civile prevista dalla legge:

a. per un ammontare di 2 milioni di franchi a copertura dei danni alle persone e alle cose (art. 59abis cpv. 1 LPAmb); e

b. per un ammontare di 200 000 franchi a copertura dei danni all'ambiente (art. 59abis cpv. 9 LPAmb).

4 L'obbligo di fornire garanzie può essere adempiuto mediante:

a. la stipulazione di un'assicurazione presso un istituto assicurativo titolare di un'autorizzazione d'esercizio in Svizzera;

b. il deposito di garanzie equivalenti.

5 Sono esentati dall'obbligo di fornire garanzie:

a. la Confederazione e i suoi enti e istituti di diritto pubblico;

b. i Cantoni e i loro enti e istituti di diritto pubblico, purché i Cantoni rispondano degli obblighi di tali enti e istituti.

Sezione 4: Esigenze relative all'utilizzazione di organismi alloctoni

Art. 15 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni

1 L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:

a. non mettere in pericolo la salute dell'uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche;

b. non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell'ambiente;

Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente RU 2008

c. non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nella Lista rossa, o di organismi importanti per l'ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante;

d. non mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio;

e. non pregiudicare in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;

f. non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo...

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