Legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) (Disegno)
Foglio Federale numero 26, 30 Giugno 2009 › Seccion Unica
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Legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) (Disegno)
Legge federale Disegno sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63a, 64 capoverso 2, 66 capoverso 1 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e oggetto 1 La Confederazione garantisce, insieme ai Cantoni, la competitività, il coordinamento e l'elevata qualità del settore universitario svizzero. 2 A tal fine, la presente legge istituisce nel settore universitario le basi per: a. il coordinamento, in particolare prefigurando organi comuni; b. la garanzia della qualità e l'accreditamento; c. la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale; d. il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; e. la concessione di sussidi federali. Art. 2 Campo d'applicazione 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. 2 Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: a. le università cantonali e i politecnici federali (PF); b. le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. 3 La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. 1 RS 101 2 FF 2009 3925 Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF 4 L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche private e di altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. Art. 3 Obiettivi Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; b. promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza tra di esse, in particolare nel campo della ricerca; c. promuovere la creazione di poli di competenza e la concentrazione delle offerte, mantenendo un'offerta formativa differenziata e di elevata qualità; d. delineare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione; e. garantire la permeabilità e la mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere; f. unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi; g. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni; h. provvedere a livello nazionale alla pianificazione della politica universitaria e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi; i. prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli istituti accademici e gli opera-tori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di forma...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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