Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il 10 luglio 1995

Entrato in vigore per scambio di note il 14 marzo 1996

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti messicani,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, denominati qui di seguito «le Parti»,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «impresa» designa ciascun ente costituito o organizzato legalmente, con o senza scopo di lucro, compresa qualsiasi società registrata, succursale, trust, società di persone, impresa individuale, impresa comune (joint venture) o associazione.

(2) Il termine «impresa di una Parte» designa un'impresa costituita od organizzata secondo la legislazione di una Parte, nonché una succursale situata sul territorio di una Parte e che vi esercita attività economiche.

(3) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

(a) la proprietà di beni mobili e immobili, acquisita o utilizzata a scopo economico, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;

(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazi...

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