Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente il traffico aereo di linea
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 35, 05 Settembre 2006 › Singoli › Accordo
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente il traffico aereo di linea
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente il traffico aereo di linea Concluso il 24 maggio 2004 Entrato in vigore il 24 maggio 2004 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania (di seguito chiamati «Parti»); animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile di ingerenze e normative da parte dei Governi; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ampio ventaglio di prestazioni e nell'intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nel traffico aereo internazionale e confermando la loro profonda preoccupazione riguardo ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull'esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell'aviazione civile; in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni 1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, ap...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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