Messaggio concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

02.090

Messaggio

concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

del 29 novembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il presente disegno di legge prevede l'introduzione di un'unione domestica registrata. Questo nuovo istituto consentirà a due persone dello stesso sesso che non hanno vincoli di parentela di dare un quadro giuridico alla loro relazione.

L'unione domestica è registrata presso l'ufficio dello stato civile. Comporta una comunione di vita con diritti e doveri reciproci. I partner si devono vicendevolmente assistenza e rispetto. Provvedono in comune, ciascuno secondo le proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. Prendono insieme le decisioni concernenti l'abitazione comune. Il disegno di legge disciplina inoltre la rappresentanza dell'unione domestica e la responsabilità solidale per i debiti contratti in rappresentanza della stessa. Ciascun partner deve informare l'altro sui propri redditi, la propria sostanza e i propri debiti. Qualora sorgano conflitti concernenti talune questioni importanti per la vita in comune, ogni partner può rivolgersi al giudice.

In linea con le moderne normative in materia di cognome, la registrazione dell'unione domestica non ha ripercussioni sul cognome legale. Ciascun partner è tuttavia libero di utilizzare nella vita quotidiana il cognome dell'altro o un doppio cognome. La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale non sono modificate. Se un partner è straniero, il diritto federale gli permette di chiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza in Svizzera, a condizione che l'unione domestica sia registrata da almeno tre anni.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, la coppia è sottoposta a un regime che corrisponde materialmente a quello della separazione dei beni previsto dal diritto matrimoniale. In una convenzione stipulata per atto pubblico i partner possono tuttavia concordare una regolamentazione patrimoniale speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente alle disposizioni del diritto matrimoniale concernenti la partecipazione agli acquisti.

Nel diritto successorio, nel diritto delle assicurazioni sociali, nella previdenza professionale e nel diritto fiscale le coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi. Il partner registrato superstite ha diritto a una rendita per superstiti alle stesse condizioni previste per il vedovo. Per quanto concerne il diritto degli stranieri, i partner stranieri soggiacciono alle medesime norme applicabili ai coniugi stranieri.

Se una persona ha figli da una precedente relazione, il partner registrato è tenuto ad assisterla nell'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e può all'occorrenza rappresentarla nell'esercizio dell'autorità parentale. L'adozione e il ricorso a metodi della medicina riproduttiva sono esclusi.

L'unione domestica registrata è sciolta in caso di morte o mediante sentenza giudiziale. I due partner possono presentare al giudice una richiesta comune di scioglimento. Ciascun partner può inoltre esigere lo scioglimento se la coppia vive separata da almeno un anno. Alla stessa stregua di quanto previsto in caso di divorzio, le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante la vita in comune devono essere divise tra i partner. La normativa proposta riconosce anche

il diritto a contributi di mantenimento. Tale diritto è tuttavia subordinato a condizioni più restrittive di quelle fissate nelle norme sul divorzio. Il giudice può inoltre attribuire l'abitazione comune a uno dei due partner.

Nell'allegato alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali sono modificate diverse leggi vigenti. In particolare, nella legge sul diritto internazionale privato occorre introdurre un nuovo capitolo concernente l'unione domestica registrata. Le incompatibilità, i motivi di astensione di membri delle autorità e il diritto di rifiutarsi di testimoniare soggiacciono alle medesime norme previste per i coniugi; il nuovo disciplinamento include inoltre le convivenze di fatto. L'unione domestica plurima è punibile al pari della poligamia.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Introduzione

La pluralità di valori e i mutamenti sociali che ne sono derivati hanno recentemente generato in Svizzera, come in numerosi altri Stati, un nuovo atteggiamento nei confronti dell'omosessualità. La nuova Costituzione federale del 1999 prevede espressamente che nessuno può essere discriminato a causa del suo modo di...

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