Messaggio concernente la Convenzione UNESCO 1970 e la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC)
Foglio Federale numero 5, 05 Febbraio 2002 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la Convenzione UNESCO 1970 e la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC)
01.077Messaggio concernente la Convenzione UNESCO 1970 e la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC)del 21 novembre 2001Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970) e un disegno di legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC).Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:1977 P 76.452 Beni culturali. Esportazione (N 19.9.77, Oehen)1993 P 93.3074 Raggruppamento di beni culturali (N 18.6.93, Keller Rudolf)1993 P 93.3028 Convenzione dell'UNESCO per la protezione dei beni culturali: firma (N 18.3.93, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale [91.073]; S 9.6.93)1993 P 92.3259 La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali(N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93)1993 M 92.3259 La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali(N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioNel corso degli ultimi decenni il commercio mondiale di beni culturali ha conosciuto un forte incremento. Non è aumentato soltanto il commercio legale di oggetti d'arte, che costituisce uno scambio culturale corretto e propizio per la comprensione e il rispetto reciproco, ma anche il trasferimento illegale di beni culturali, che invece arreca danni gravi e spesso irreversibili al patrimonio culturale. In molti Paesi questo traffico è già controllato dalla criminalità organizzata. Gli specialisti presumono che attualmente il traffico illegale di oggetti d'arte occupi una posizione di punta nella classifica dei commerci illegali, accanto al traffico di droga e delle armi. Mentre in Svizzera e altri Paesi europei sono soprattutto le collezioni private, i musei, le chiese e altri edifici pubblici a essere presi di mira dai ladri, le regioni del Bacino Mediterraneo, dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina che possiedono un patrimonio culturale molto ricco subiscono anche saccheggi ai danni dei loro templi, sepolcri e siti archeologici. Considerati gli ingenti margini di guadagno che il traffico di oggetti d'arte consente di realizzare, i provvedimenti che i Paesi poveri possono permettersi di adottare per proteggersi da questa piaga risultano praticamente inefficaci. Per alcune regioni, che si vedono private di gran parte delle testimonianze della loro identità, storia e religione, questo meccanismo ha già assunto dimensioni da catastrofe culturale. La comunità internazionale ha reagito a questo sviluppo con una serie di provvedimenti intesi a contrastare il trasferimento illegale di beni culturali e i suoi effetti collaterali.La Svizzera è una delle principali piazze mondiali del commercio di oggetti d'arte. Tuttavia, essa è sistematicamente sospettata di fungere anche da piattaforma per il traffico illegale. L'importazione e l'esportazione di beni culturali non sono infatti disciplinate a livello federale e il nostro Paese non ha nemmeno aderito a strumenti internazionali volti a combattere il trasferimento illecito di beni culturali. La Svizzera si trova quindi in una posizione isolata rispetto alle altre grandi nazioni del commercio di oggetti d'arte, ma anche nei confronti dei vicini europei.Ma le cose sono destinate a cambiare. Con il presente messaggio il Consiglio federale chiede alle Camere federali di approvare sia la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970), sia un disegno di legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali). Il Consiglio federale considera questo passo alla stregua di un'esigenza preminente della politica culturale ed estera della Svizzera.La Convenzione UNESCO 1970 è stata adottata il 14 novembre 1970 dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 16a sessione a Parigi. Fino al 1° ottobre 2001 vi hanno aderito 91 Stati, tra cui gli Stati Uniti e sei Stati membri dell'Unione europea. Prima, in ordine di tempo, fra le convenzioni finalizzate alla protezione dei beni culturali mobili in tempo di pace, essa integra la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata dalla Svizzera nel 1962.La Convenzione UNESCO 1970 persegue l'obiettivo di migl...
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