Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Ukraine zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Protokoll)

Auszug


Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Ukraine zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Protokoll)

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Concluso il 21 giugno 1999

Approvato dall'Assemblea federale l20198 ottobre 19991

Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002

La Confederazione Svizzera, in appresso denominata «Svizzera», e la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità»,

entrambe in appresso denominate «le Parti»,

considerando le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Svizzera,

considerando l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 19722 tra la Svizzera e la Comunità economica europea,

desiderando concludere un Accordo che consenta il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure obbligatorie di valutazione della conformità per l'accesso ai rispettivi mercati delle Parti,

considerando che il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità facilita gli scambi commerciali tra le Parti, nel rispetto della tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori,

considerando che un ravvicinamento delle legislazioni facilita il reciproco riconoscimento,

considerando i loro obblighi in quanto Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e in particolare dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, che promuove la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento,

considerando che gli accordi di reciproco riconoscimento contribuiscono all'armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti tecnici, delle norme e dei principi che disciplinano l'applicazione delle procedure di valutazione della conformità,

considerando che le strette relazioni tra la Comunità e la Svizzera, da una parte, e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, dall'altra, rendono opportuna la conclusione di accordi paralleli tra tali paesi e la Svizzera, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

RS 0.946.526.81

1 RU 2002 1527

2 RS 0.632.401

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2002 Accordo con la CE

Allegato 1

Settori di prodotti

Il presente allegato comprende i seguenti capitoli settoriali:

Capitolo 1 Macchine

Capitolo 2 Dispositivi di protezione individuale Capitolo 3 Giocattoli Capitolo 4 Dispositivi medici Capitolo 5 Apparecchi a gas e caldaie Capitolo 6 Apparecchi a pressione Capitolo 7 Apparecchiature terminali di telecomunicazione Capitolo 8 Apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Capitolo 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica Capitolo 10 Macchine e materiali per cantieri Capitolo 11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati Capitolo 12 Veicoli a motore Capitolo 13 Trattori agricoli o forestali Capitolo 14 Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice GLP) Capitolo 15 Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2002 Accordo con la CE

Capitolo 1: Macchine Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1)

Svizzera Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

Sezione II Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III Autorità designatrici

Comunità europea

Austria: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Belgio: Ministère des Affaires économiques

Ministerie van Economische Zaken

Danimarca: Direktoratet for Arbejdstilsyner

Finlandia: Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsovãrdsministeriet

Francia: Ministère de l'emploi et de la solidarité

Direction des relations du travail Bureau CT 5

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'Etat à l'industrie Direction générale des stratégies industrielles Sous direction de la qualité et de la normalisation

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2002 Accordo con la CE

Germania: Bundesminis...

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