Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con protocollo)
Foglio Federale numero 19, 15 Maggio 2001 › Seccion Unica
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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con protocollo)
Traduzione1
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonioIl Consiglio federale svizzero, e il Governo dell'Ucraina,desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate-ria di imposte sul reddito e sul patrimonio,e intenzionati a sviluppare e approfondire le attuali relazioni economiche, hanno convenuto quanto segue:Art. 1 SoggettiLa presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.Art. 2 Imposte considerate1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari.3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:a) per quanto concerne la Svizzera:le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).1 Dal testo originale tedesco.Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimoniob) per quanto concerne l'Ucraina: (i) l'imposta sugli utili delle imprese e (ii) l'imposta personale sul reddito;(qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»).4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o essenzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.Art. 3 Definizioni generali1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di-versa interpretazione:a) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;b) il termine «Ucraina» designa, usato in senso geografico, il territorio d...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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