Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con protocollo)

Riassunto


Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con protocollo)

Traduzione1

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero, e

il Governo dell'Ucraina,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate-ria di imposte sul reddito e sul patrimonio,

e intenzionati a sviluppare e approfondire le attuali relazioni economiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

1 Dal testo originale tedesco.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

b) per quanto concerne l'Ucraina:

(i) l'imposta sugli utili delle imprese e

(ii) l'imposta personale sul reddito;

(qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o essenzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di-versa interpretazione:

a) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b) il termine «Ucraina» designa, usato in senso geografico, il territorio d...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società