Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Foglio Federale numero 8, 24 Febbraio 2009 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 8, 24 Febbraio 2009 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Allegato 2 Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intenzione di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti di investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti stranieri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e include in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili nonché qualsiasi diritto reale, quali pegni immobiliari e ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Altri documenti:
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