Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Allegato 2

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e

il Governo del Turkmenistan,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intenzione di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti di investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti stranieri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e include in particolare:

(a) la proprietà di beni mobili e immobili nonché qualsiasi diritto reale, quali pegni immobiliari e ...

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