Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito
Foglio Federale numero 36, 14 Settembre 2010 › Seccion Unica
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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito
Traduzione1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Turca animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito, le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»); b) in Turchia: (i) l'imposta sul reddito; (ii) l'imposta sulle società; (qui di seguito indicate quali «imposta turca»). 1 Dal testo originale francese. Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Turca 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte da uno Stato contraente sulle vincite a giochi, scommesse e lotterie. Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) (i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; (ii) il termine «Turchia» designa il territorio della Repubblica Turca, le acque territoriali e le zone marittime sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Turca esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne lo sfruttamento e la conservazione delle risorse naturali; b) le espressioni «uno Stato cont...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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