Accordo tripartito tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)
Accordo tripartito tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)
Traduzione1
Accordo tripartito tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) Concluso a Ginevra il 5 ottobre 2006 Entrato in vigore il 5 ottobre 2006 Il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'ACNUR, qui di seguito denominati «le Parti contraenti», (a) riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno, diritto sancito, tra l'altro, dall'articolo 13(2) della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 12 del Patto internazionale del 19662 sui diritti civili e politici; (b) riconoscendo i progressi del processo di transizione politica in Afghanistan, in particolare con le elezioni del Parlamento e dei consigli provinciali del 18 settembre 2005, che segnano un ultimo importante passo nel processo avviato con l'Accordo sull'organizzazione provvisoria in Afghanistan in attesa del ristabilimento di istituzioni governative permanenti (Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions), firm...