Trattato sul diritto dei brevetti
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 24, 17 Giugno 2008 › Singoli › Trattato
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Trattato sul diritto dei brevetti
Traduzione1
Trattato sul diritto dei brevetti Concluso a Ginevra 1° giugno 2000 Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008 Art. 1 Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato, e salvo il caso in cui è esplicitamente dato un significato diverso: i) con «ufficio» s'intende l'organismo di una Parte contraente incaricato di rilasciare i brevetti o di altre questioni relative al presente trattato; ii) con «domanda» s'intende la domanda di rilascio di un brevetto, contemplata dall'articolo 3; iii) con «brevetto» s'intende un brevetto contemplato dall'articolo 3; iv) il termine «persona» indica una persona fisica o una persona giuridica; v) con «comunicazione» s'intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, documento, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o a un brevetto, che è depositata, presentata o trasmessa all'ufficio, in relazione o no a una procedura contemplata dal presente trattato; vi) con «fascicoli dell'ufficio» s'intende la raccolta d'informazioni tenuta dall'ufficio, concernente e comprendente le domande, depositate presso questo ufficio o un altro organismo, e i brevetti, rilasciati dall'uno o dall'altro, che hanno effetto sul territorio della Parte contraente interessata, poco importa il mezzo col quale sono conservate tali informazioni; vii) con «iscrizione» s'intende qualsiasi atto consistente a introdurre un elemento d'informazione nei fascicoli dell'ufficio; viii) con «richiedente» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio come essendo, giusta la legislazione applicabile, la persona che domanda il brevetto o un'altra persona che deposita la domanda o prosegue la relativa procedura; ix) con «titolare» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio in quanto titolare del brevetto; x) con «mandatario» s'intende un mandatario giusta la legislazione in vigore; xi) con «firma» s'intende qualsiasi mezzo d'identificazione personale; RS 0.232.141.2 1 Dal testo originale francese (RO 2008 2681).2 RU 2008 2677 2005-2006 2681 i) prima della scadenza del termine considerato; o ii) dopo la scadenza del termine considerato e nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione. 2. Se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato dall'ufficio di una Parte contraente per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a l...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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