Trattato sul diritto dei brevetti

Riassunto


Trattato sul diritto dei brevetti

Traduzione1

Trattato sul diritto dei brevetti

Concluso a Ginevra 1° giugno 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072

Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008

Art. 1 Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo il caso in cui è esplicitamente dato un significato diverso:

i) con «ufficio» s'intende l'organismo di una Parte contraente incaricato di rilasciare i brevetti o di altre questioni relative al presente trattato;

ii) con «domanda» s'intende la domanda di rilascio di un brevetto, contemplata dall'articolo 3;

iii) con «brevetto» s'intende un brevetto contemplato dall'articolo 3;

iv) il termine «persona» indica una persona fisica o una persona giuridica;

v) con «comunicazione» s'intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, documento, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o a un brevetto, che è depositata, presentata o trasmessa all'ufficio, in relazione o no a una procedura contemplata dal presente trattato;

vi) con «fascicoli dell'ufficio» s'intende la raccolta d'informazioni tenuta dall'ufficio, concernente e comprendente le domande, depositate presso questo ufficio o un altro organismo, e i brevetti, rilasciati dall'uno o dall'altro, che hanno effetto sul territorio della Parte contraente interessata, poco importa il mezzo col quale sono conservate tali informazioni;

vii) con «iscrizione» s'intende qualsiasi atto consistente a introdurre un elemento d'informazione nei fascicoli dell'ufficio;

viii) con «richiedente» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio come essendo, giusta la legislazione applicabile, la persona che domanda il brevetto o un'altra persona che deposita la domanda o prosegue la relativa procedura;

ix) con «titolare» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio in quanto titolare del brevetto;

x) con «mandatario» s'intende un mandatario giusta la legislazione in vigore;

xi) con «firma» s'intende qualsiasi mezzo d'identificazione personale;

RS 0.232.141.2

1 Dal testo originale francese (RO 2008 2681).

2 RU 2008 2677

2005-2006 2681

i) prima della scadenza del termine considerato; o

ii) dopo la scadenza del termine considerato e nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

2. Se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato dall'ufficio di una Parte contraente per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a l...

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