Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia

Riassunto


Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia

Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia

RS 0.730.0; RU 1998 2734

Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell'energia

Adottato il 24 aprile 1998

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 dicembre 1999 Entrato in vigore il 21 gennaio 2010

Articolo 1

L'articolo 29 del trattato è sostituito dal testo seguente:

Art. 29 Disposizioni provvisorie su questioni commerciali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell'OMC1.

2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell'OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all'allegato W, dalle disposizioni dell'accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell'OMC.

b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1f0b0 dicembre 1999 ovvero fino all'ammissione nell'OMC di detta Parte contraente, se precedente.

3. a) Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell'importazione o dell'esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segreta-

Testo originale

Carta dell'energia. Emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato RU 2010

12. Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri

13. Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 14. Consultazioni e risoluzione delle controversie 15. Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5)

Allegato 2 Gruppi di esperti vi) Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

vii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping) 15. Paesi in via di sviluppo membri 16. Comitato per le pratiche antidumping 17. Consultazioni e risoluzione delle controversie 18. Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6 viii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana) Preambolo, secondo considerando, la parte di frase «e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo» 14. Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se riferita all'allegato III, paragrafi 6 e 7)

18. Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana) 19. Consultazioni e risoluzione delle controversie 20. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo

21. Riserve 23. Esame 24. Segretariato

Allegato II Comitato tecnico per la valutazione in dogana Allegato III Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7) ix) Accordo sulle ispezioni pre-imbarco

Preambolo, commi 2 e 3 3.3 Assistenza tecnica 6. Esame 7. Consultazioni 8. Risoluzione delle controversie x) Accordo relativo alle regole i...

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