Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Foglio Federale numero 13, 31 Marzo 2009 › Seccion Unica
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Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
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Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 25 febbraio 2009 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2005 P 05.3807 Diritto in materia d'esecuzione e relazioni esterne (CN 14.12.2005, Widmer) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 25 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf MerzLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è stata adottata, per consenso, dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004. Essa ha lo scopo di instaurare norme universalmente applicabili che definiscono le condizioni in cui uno Stato e i suoi beni possono essere assoggettati alla giurisdizione di un altro Stato in procedimenti diversi da quelli penali. Sono stati necessari 27 anni di negoziazioni per redigere un testo capace di ottenere l'adesione generale in questo settore del diritto dove le posizioni giuridiche divergono. La Svizzera, che ha svolto un ruolo attivo nell'elaborazione del testo, ha potuto agevolmente concordare con il consenso alla sua adozione poiché per l'essenziale la Convenzione codifica a livello internazionale principi applicati dal Tribunale federale sin dal 1918. Secondo il principio detto dell'immunità restrittiva o relativa, lo Stato estero è protetto dalla propria immunità quando agisce in virtù della propria sovranità (jure imperii), ma non quando compie atti quale titolare di diritti privati (jure gestionis), al pari di un privato. La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 19 settembre 2006 a New York. Essa risulta infatti compatibile con il nostro ordinamento giuridico e rappresenta un importante passo nella codificazione e nello sviluppo progressivo delle norme del diritto internazionale. Il Consiglio federale propone ora alle Camere federali di approvarla, visto che la sua ratifica risulta auspicabile sotto numerosi aspetti. La Convenzione risponde infatti alla necessità di stabilire una disciplina uniforme e mondiale in un settore fondamentale per il buon funzionamento della comunità internazionale. Dato che numerose conferenze e organizzazioni internazionali hanno sede sul territorio svizzero, il nostro Paese è particolarmente interessato alla certezza del diritto, raggiunta grazie a un regime di immunità statali applicabile universalmente. Ratificando la Convenzione il nostro Paese si assicura le migliori condizioni possibili per le sue relazioni con gli altri Stati. Questo testo rafforza inoltre la certezza del diritto nei rapporti fra gli Stati e i privati. Il regime delle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni pone problemi complessi e le pratiche nazionali in materia non sono uniformi. Sia gli Stati sia i privati trarrebbero vantaggio dalla trasparenza e dalla prevedibilità portate da un corpus di disposizioni giuridicamente vincolanti. La ratifica della Convenzione è nell'interesse della Svizzera, poiché contribuisce a rafforzare i principi dello Stato di diritto e alla certezza del diritto. Sinora [stato 25.02.09] sei Stati hanno ratificato la Convenzione (, Austria, Iran, Libano, Norvegia, Portogallo e Romania) e altri 28 Stati l'hanno sottoscritta. Fra gli Stati firmatari figurano Paesi che in passato propendevano per un'immunità assoluta. Il fatto di essere stata una delle prime nazioni ad aver ratificato la Convenzione permetterebbe alla Svizzera di rafforzare il suo tradizionale impegno a favore del diritto internazionale e di svolgere un ruolo guida nell'instaurazione di una normativa applicabile a livello mondiale in materia di immunità. 1384 Indice Compendio 1384 1 Introduzione 1387 1.1 Definizione di immunità degli Stati 1387 1.2 Immunità degli Stati esteri in Svizzera 1388 1.2.1 Retrospettiva storica 1388 1.2.2 Prassi svizzera 1389 2 Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni 1390 2.1 Situazione iniziale 1390 2.2 Genesi della Convenzione 1391 2.3 Posizione della Svizzera 1392 2.3.1 Posizione delle autorità federali 1392 2.3.2 Posizione delle autorità cantonali 1392 2.4 Contenuto e struttura della Convenzione 1393 3 Commento alle disposizioni della Convenzione 1394 3.1 Campo d'applicazione 1394 3.2 Principi generali 1395 3.3 Nozione di Stato ai fini della Convenzione 1396 3.4 Immunità giurisdizionale 1396 3.5 Eccezioni all'immunità di esecuzione 1401 3.6 Disposizioni varie 1402 3.7 Disposizioni finali 1402 ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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