Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (con allegato e atto finale)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 27, 09 Luglio 2002 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (con allegato e atto finale)
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereoConcluso il 21 giugno 1999 Approvato dall'Assemblea federale l20198 ottobre 19991Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», ela Comunità europea, in seguito denominata «Comunità»,in seguito denominate «parti contraenti»,riconoscendo il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e perseguendo l'armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo;desiderando stabilire norme applicabili all'aviazione civile all'interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate;convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all'atto della firma del presente Accordo;desiderando, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un'interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo, convengono quanto segue:Capo 1 ObiettiviArt. 11. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell'allegato del presente Accordo. RS 0.748.127.192.68 1RU 2002 1527Trasporto aereo. Accordo con la CE RU 2002Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.Art. 251. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera a) sono i s...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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