Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

Riassunto


Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

07.045

Messaggio

concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

dell'8 giugno 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e che modifica la legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il disegno comprende da un lato l'approvazione dei protocolli emendativi della Convenzione di Parigi e della Convenzione complementare di Bruxelles sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare nonché il relativo Protocollo comune e, d'altro lato, la revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Situazione iniziale

La legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN, RS 732.44) attualmente in vigore contiene i principi seguenti:

- concentrazione della responsabilità sull'esercente dell'impianto nucleare;

- responsabilità causale dell'esercente dell'impianto nucleare;

- responsabilità illimitata dell'esercente dell'impianto nucleare;

- copertura assicurativa privata e della Confederazione fino a un miliardo di franchi.

Le convenzioni internazionali di Parigi e di Bruxelles relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, già vigenti, prevedevano all'epoca una responsabilità finanziaria limitata a una copertura di circa 520 milioni di franchi. Il Consiglio federale e il Parlamento avevano pertanto volutamente rinunciato a ratificarle.

Revisione delle convenzioni di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

La revisione delle due convenzioni internazionali intervenuta tra il 1998 e il 2004 ha condotto segnatamente all'abbandono della responsabilità limitata e alla fissazione di un importo minimo di copertura sotto il quale le Parti contraenti non possono scendere, ma che può essere superato. Il sistema di risarcimento istituito dalle convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede le tre tranche seguenti:

- prima tranche: 700 milioni di euro (ca. 1050 mio. di fr.), da coprire con le risorse degli esercenti o dalle loro assicurazioni;

- seconda tranche: 500 milioni di euro (ca. 750 mio. di fr.), da coprire con le risorse dello Stati in cui è situato l'impianto nucleare oppure a carico dell'esercente responsabile;

- terza tranche: 300 milioni di euro (ca. 450 mio. di fr.), a carico di tutte le

Parti contraenti delle convenzioni, secondo una chiave di ripartizione.

Il 12 febbraio 2004 la Svizzera ha firmato, con riserva di ratificazione, i protocolli emendativi della Convenzione di Parigi e della Convenzione complementare di Bruxelles.

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Revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare

I principali elementi contenuti nel disegno di revisione della LRCN sono i seguenti:

- trasposizione nel diritto svizzero delle convenzioni di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile in materia nucleare (novità);

- concentrazione della responsabilità esclusivamente sull'esercente dell'impianto nucleare (già prevista nella LRCN vigente);

- responsabilità illimitata dell'esercente dell'impianto nucleare (già prevista nella LRCN vigente);

- copertura assicurativa obbligatoria di un importo pari a 1,8 miliardi di franchi più il dieci per cento di tale importo per gli interessi e le spese rico-nosciute in giudizio (novità: sinora un miliardo di fr. più il dieci per cento di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio);

- aggiunta di 450 milioni di franchi corrispondente alla terza tranche prevista nelle convenzioni di Parigi e di Bruxelles, che deve essere coperto dalle Parti contraenti (novità);

- termine di prescrizione di tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, o avrebbe dovuto averne conoscenza; termine di perenzione di 30 anni dal giorno dell'incidente (già previsto nella LRCN vigente);

- liberazione dell'esercente dalla sua responsabilità nel caso in cui la vittima abbia provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave (già pre-vista nella LRCN vigente);

- responsabilità per i danni nucleari direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni. Sono previsti anche gli atti terroristici (già previsto nella LRCN vigente);

- nella nozione di danno nucleare sono compresi la morte, le lesioni personali e i danni patrimoniali (come in passato); questa nozione comprende pure...

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