Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
Foglio Federale numero 9, 11 Marzo 2003 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
03.013Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione(Legge sulla trasparenza, LTras)del 12 febbraio 2003Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione.Contemporaneamente vi chiediamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari qui appresso:1998 M 97.3083 Introduzione del principio della trasparenza, fatto salvo il mantenimento del segreto (N 20.3.98, Hess Peter; CS 1.10.98)1998 M 97.3110 Istituzione del principio della trasparenza. Emanazione di una legge sull'informazione (N 20.3.98, Vollmer; CS 1.10.98)1998 P 97.3384 Principio della trasparenza nell'amministrazione federale(N 20.3.98, CdG-CN)1993 P 91.3303 Introduzione del principio della trasparenza, fatto salvo il mantenimento del segreto (N 3.6.93, Hess Peter)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri. l'espressione della nostra alta considerazione.12 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioIl presente disegno di legge è volto a promuovere la trasparenza dell'amministrazione garantendo a ogni persona il diritto di accedere ai documenti delle autorità federali.Situazione iniziale e obiettivo del disegnoA tutt'oggi l'amministrazione federale è retta dal principio del segreto. L'accesso ai documenti ufficiali è attualmente garantito solo in determinati casi e in determinate circostanze (p. es.: diritto di consultazione degli atti nelle procedure amministrative) oppure allorché singole informazioni sono dichiarate accessibili per legge (p. es.: diritto di consultazione di pareri comunicati nell'ambito di una procedura di consultazione). Altrimenti, sta al libero apprezzamento delle autorità decidere se l'accesso a informazioni o documenti deve essere autorizzato o no. Con la nuova legge si passa dal principio del segreto a quello della trasparenza. Ogni persona gode del diritto di accesso ai documenti ufficiali. Tale diritto può essere limitato solo ai fini della protezione di interessi pubblici o privati preponderanti. In caso di limitazione dell'accesso, l'autorità è tenuta a comunicare il fondamento giuridico della decisione.Contenuto del disegnoIl principio della trasparenza si applica all'amministrazione federale come pure alle organizzazioni che svolgono compiti pubblici (p. es. FFS, Posta, INSAI, Pro Helvetia, Fondo nazionale svizzero), nella misura in cui tali organizzazioni emanano decisioni di prima istanza.Il diritto di accesso non necessita la prova dell'esistenza di interessi particolari. Le eccezioni che consentono la limitazione, il differimento o il diniego di accesso sono elencate nella legge in maniera definitiva. Interessi pubblici preponderanti insorgono, per esempio, allorché la libera formazione dell'opinione dell'autorità potrebbe essere compromessa dalla comunicazione prematura di documenti ufficiali o allorché l'accesso a siffatti documenti potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Insorgono invece interessi privati preponderanti qualora il diritto d'accesso comporti lesione della sfera privata di un terzo o del segreto professionale, d'affari o di fabbricazione. La normativa esistente in virtù di leggi speciali resta immutata (p. es. segreto bancario o segreto fiscale).La procedura di accesso ai documenti ufficiali prevista dal presente disegno di legge è semplice e rapida. Allorché l'autorizzazione d'accesso richiede un onere di lavoro superiore al minimo, si può riscuotere un emolumento. Se l'accesso è negato o viene limitato rispetto alla portata desiderata, il richiedente può rivolgersi a un organo di mediazione. Qualora non si prevenga a una conciliazione, si segue la procedura ordinaria: emanazione di una decisione da parte dell'autorità e impugnazione della medesima mediante i rimedi giuridici abituali.Messaggio1 Principi del disegno1.1 Situazione d'inizio1.1.1 Prassi attuale dell'accesso all'informazione1.1.1.1 A livello federaleSalvo eccezioni, l'attività dell'amministrazione, di norma, è segreta. Il cittadino non dispone di alcun diritto generale d'informazione sull'insieme dell'attività amministrativa1. La libertà d'informazione, ora garantita all'articolo 16 Cost.2, conferisce unicamente il diritto di procurarsi informazioni presso fonti generalmente accessibili. Il Tribunale federale ha dedotto il principio del segreto dell'amministrazione dalle disposizioni relative al segreto d'ufficio (attuale art. 22 della legge sul personale federale3) e dalle disposizioni penali che tutelano il segreto d'ufficio (art. 320 CP4). La mancanza di un diritto soggettivo generale d'informazione nonché il principio del segreto dell'amministrazione sono fermamente criticati nella dottrina5....
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