Messaggio concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
Foglio Federale numero 2, 15 Gennaio 2002 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
01.057Messaggio concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule(Legge sui trapianti)del 12 settembre 2001Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sui trapianti di organi, tessuti e cellule.Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:1989 P 89.695 Trapianti terapeutici (S 15.3.90, Jelmini)1993 M 93.3573 Proibizione di far commercio di organi umani(S 22.9.94, Onken; N 23.3.95)1994 M 94.3052 Legislazione sui trapianti di organi(S 22.9.94, Huber; N 23.3.95)1999 P 99.3000 Responsabilità in caso di trapianti(N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanitàCN)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.12 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioLa medicina dei trapianti è uno dei campi della medicina moderna che maggiormente desta l'interesse dell'opinione pubblica. Questa branca della medicina si contraddistingue innanzitutto per il fatto di coinvolgere, nel singolo caso, due persone - il donatore e il ricevente di un organo - e per il suo stretto legame con numerose questioni di tipo sociale, etico e giuridico. In secondo luogo rappresenta un esempio di progresso medico di alto livello con ripercussioni di notevole portata. Anche in Svizzera il trapianto di organi, tessuti e cellule nel corso degli ultimi 35 anni è diventato un metodo di cura praticato con successo, che permette di salvare la vita a molte persone e di migliorare sensibilmente la qualità della vita. Negli ultimi 15 anni nel nostro Paese sono stati trapiantati complessivamente 4989 organi, tra cui 3394 reni, 595 cuori, 664 fegati e 190 polmoni.La Svizzera dispone oggi di un'infrastruttura molto buona nel campo della medici-na dei trapianti. Nel 2000 i sei centri trapianto svizzeri a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, San Gallo e Zurigo hanno effettuato 402 trapianti. Dal 1985 le attività dei centri trapianto sono coordinate da SwissTransplant, una fondazione privata per la donazione di organi e per il trapianto, che si prefigge inoltre di promuovere la collaborazione internazionale nel campo della medicina dei trapianti e di informare e sensibilizzare la popolazione, il personale sanitario e i medici.I trapianti non sarebbero possibili senza la disponibilità di molte persone a donare organi. Anche in Svizzera però il numero di organi disponibili non riesce a soddisfare il fabbisogno. La carenza di organi crea lunghi periodi di attesa per i pazienti e in alcuni casi può causare la morte delle persone per le quali non si riesce a trovare un organo per tempo. All'inizio del 2001, 468 pazienti aspettavano un nuovo organo, in 362 casi un rene. Nel 2000 sono morte 50 persone perché non è stato possibile trovare un organo adatto entro un termine utile.Al contrario della maggior parte dei Paesi europei, in Svizzera le condizioni legali della donazione, del prelievo e del trapianto di organi, tessuti e cellule, non sono attualmente disciplinate in maniera uniforme mediante una specifica legge sui trapianti, ma mediante regole e principi generali, disposizioni cantonali, direttive e raccomandazioni private. A livello federale, una prima regolamentazione nell'ambito della protezione contro le infezioni e del commercio di espianti è entrata in vigore il 1o agosto 1996 con il decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti.Finora la Confederazione disponeva solo in parte delle competenze costituzionali per disciplinare il settore della medicina dei trapianti e l'impiego degli espianti, motivo per cui per la realizzazione di questo obiettivo si è dovuta attendere la creazione di una corrispondente base costituzionale. Il 7 febbraio 1999 il popolo e i Cantoni hanno approvato a grande maggioranza un articolo costituzionale che impegna la Confederazione ad emanare prescrizioni nell'ambito dei trapianti di organi, tessuti o cellule, sia di origine umana che animale. La Confederazione ha quindi oggi la competenza di disciplinare anche il settore degli xenotrapianti, vale a dire del trasferimento di organi, tessuti o cellule di origine animale sull'uomo. È 16inoltre incaricata di fissare i criteri di un'equa attribuzione degli organi. L'articolo costituzionale vieta il commercio di organi umani e prescrive che la donazione di organi, tessuti o cellule debba avvenire gratuitamente. Nell'emanare le leggi corrispondenti, la Confederazione deve infine provvedere alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.Il disegno di una legge sui trapianti qui presentato disciplina l'impiego di organi, tessuti o cellule viventi di origine umana o animale, inclusi i prodotti fabbricati con essi, destinati al trapianto sul...
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