Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Riassunto


Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

(OITA)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 4 lett. a, abis, b e d

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve...

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