Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Riassunto


Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

(OITA)

del 18 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 9 della legge del 9 marzo 19781 sulla protezione degli animali; visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per gli animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell'importazione e del transito per via aerea.

Art. 2 Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

Art. 3 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica all'importazione e al transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

2 L'importazione di animali da com...

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