Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Riassunto


Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

(OITE)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Sostituzione di termini

Negli articoli 10 capoverso 2, 16 capoverso 1, 18 capoverso 2 e 20 capoverso 2 l'espressione «ruminanti» è sostituita con «animali ad unghia fessa», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 2 lett. e, j, v, w e x

Nella presente ordinanza si intende per:

e. importazione: il trasporto di animali e prodotti animali nel territorio d'importazione;

j. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere che vengono trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, che provengono dallo stesso Stato o dalla stessa regione in caso ...

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