Riassunto
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali Concluso il 1° febbraio 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia, in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, cui aderiscono entrambi gli Stati in qualità di Stati parte, e in conformità alle disposizioni vigenti in detti Stati, in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali rappresentano un pericolo per il patrimonio culturale dell'umanità, animati dal desiderio di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale e di impedire il trasferimento illecito di beni culturali, convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante a tal fine, nell'intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati ed esportati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. I (1) Il presente Accordo disciplina l'importazione, il transito ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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