Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali

Concluso il 1° febbraio 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia,

in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, cui aderiscono entrambi gli Stati in qualità di Stati parte, e in conformità alle disposizioni vigenti in detti Stati,

in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali rappresentano un pericolo per il patrimonio culturale dell'umanità,

animati dal desiderio di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale e di impedire il trasferimento illecito di beni culturali,

convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante a tal fine,

nell'intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati ed esportati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Il presente Accordo disciplina l'importazione, il transito ...

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