Messaggio concernente la revisione del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (Della contabilità commerciale)
Foglio Federale numero 26, 06 Luglio 1999 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la revisione del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (Della contabilità commerciale)
99.034Messaggio concernente la revisione del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni(Della contabilità commerciale)del 31 marzo 1999Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di revisione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale.Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:La presidente della Confederazione, Ruth DreifussIl cancelliere della Confederazione, François CouchepinCompendioIl Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO) contiene disposizioni concernenti la contabilità commerciale. Stabilisce in particolare le condizioni che devono essere adempite allorquando i libri di commercio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili sono conservati su supporti di immagini o di dati. La relativa regolamentazione (art. 962 e 963 CO), in vigore dal 1° luglio 1976, distingue segnatamente tra «supporti di immagini» e «supporti di dati». Lo scopo principale della revisione è di eliminare questa distinzione legale. Nel contempo la facoltà di tenere i libri su supporto elettronico viene espressamente riconosciuta e subordinata alle medesime regole applicabili alla loro conservazione. In futuro, i libri potranno quindi essere tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia rispettato il principio della regolarità. La soppressione della distinzione tra supporti di immagini e supporti di dati consentirà di eliminare i problemi d'interpretazione e l'incertezza giuridica provocati negli ultimi anni - segnatamente per quanto concerne l'ammissibilità di nuovi supporti di memorizzazione quali i videodischi o il CD-ROM e la possibilità di conservare la corrispondenza scambiata elettronicamente - dall'utilizzazione crescente di supporti elettronici per il disbrigo degli affari e dall'introduzione di nuovi mezzi destinati a registrare i fatti aziendali in forme leggibili meccanicamente (e-mail). Aumenteranno quindi le possibilità di applicare alla contabilità le tecnologie attualmente disponibili sul mercato per il trattamento, la comunicazione e la memo-rizzazione dei dati. Riconoscendo le nuove tecnologie nella legge si migliorano le condizioni quadro giuridiche. Questo gioverà all'economia svizzera, accrescendone le possibilità a livello internazionale; in un'epoca caratterizzata dall'incremento degli scambi economici e dall'inasprimento della concorrenza internazionale, una simile innovazione riveste un'importanza particolare. Il disegno propone una «piccola revisione». Si limita sostanzialmente ad adeguare le disposizioni che concernono direttamente la tenuta e la conservazione dei libri allo stato attuale della tecnica. Questi adeguamenti richiedono tuttavia che si proceda anche alla modifica puntuale di altre disposizioni. Al fine di agevolare l'applicazione del diritto, il disegno riprende inoltre soluzioni elaborate da una giurisprudenza e da una dottrina consolidate. La revisione si distingue per la sua apertura nei confronti delle tecnologie future. Si è infatti rinunciato di proposito a menzionare o ad ammettere espressamente singole tecnologie. La formulazione neutrale del disegno consentirà quindi di applicare le disposizioni che vi sono contemplate a nuovi mezzi di comunicazione (ad es. a mezzi biologici o cristallini). Anche in futuro spetterà alla dottrina, alla giurisprudenza e alla prassi esaminare le tecnologie esistenti e stabilire le condizioni che esse dovranno rispettare affinché i libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari siano tenuti e conservati regolarmente.La revisione proposta inciderà anche sul...
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