Messaggio concernente la legge sui titoli contabili e la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari
Foglio Federale numero 48, 05 Dicembre 2006 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge sui titoli contabili e la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari
06.089 Messaggio concernente la legge sui titoli contabili e la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari del 15 novembre 2006 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sui titoli contabili nonché un disegno di decreto federale che approva la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari del 5 luglio 2006. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio Secondo il diritto svizzero in vigore, un titolo di credito è un documento nel quale è incorporato un diritto che non può essere esercitato né trasferito senza il documento stesso. Ne consegue che solo il possesso del titolo permette di esercitare il diritto incorporato e che il trasferimento del possesso del documento è la condizione necessaria per il trasferimento del diritto in esso incorporato. Ai nostri giorni è tuttavia assai raro che gli investitori custodiscano essi stessi i titoli del mercato finanziario. Normalmente, la loro custodia viene affidata piuttosto alle banche e ad altri intermediari finanziari. Si parla allora di custodia mediata dei titoli di credito, dove i diritti degli investitori sono documentati da accrediti sul conto di deposito. Anche il trasferimento dei titoli avviene di fatto esclusivamente mediante allibramento sul conto di deposito. I documenti ancora fisicamente esistenti sono immobilizzati presso gli enti di custodia centrali e non servono a esercitare i diritti degli investitori e nemmeno al loro trasferimento. L'immobilizzazione dei titoli avviene mediante consegna da parte dell'investitore a un ente che li custodisce in un deposito collettivo oppure mediante emissione di certificati globali al posto di certificati singoli. Sempre più spesso gli emittenti rinunciano del tutto alla materializzazione dei titoli del mercato finanziario, emettendo al loro posto cosiddetti diritti valori. L'evoluzione dei fondamenti giuridici tuttavia non ha tenuto il passo dello sviluppo dei sistemi di custodia mediata che, in Svizzera, sono stati finora disciplinati per lo più riferendosi al diritto ordinario - diritti reali, diritto delle obbligazioni, diritto sul fallimento. La custodia collettiva e il sistema dei certificati globali si trovano già in una situazione precaria rispetto a concezioni ideate per disciplinare i titoli di credito. È quindi evidente che il concetto di diritto valore, che fa completamente astrazione dell'elemento fisico, non può più essere regolato in maniera soddisfacente sulla base del diritto attuale dei titoli di credito. La certezza del diritto non è più garantita. Il presente disegno di legge federale sui titoli contabili costituisce una base giuridica trasparente e affidabile per la custodia mediata dei titoli di credito. Esso introduce un nuovo valore patrimoniale, il titolo contabile, che rappresenta sia un credito ai sensi del diritto delle obbligazioni sia una cosa. Il titolo contabile ha tutte le caratteristiche funzionali di un titolo di credito senza essere una cosa ai sensi del diritto privato svizzero. A tutti i titoli contabili sarà così applicabile un disciplinamento unitario, indipendentemente dal fatto che il diritto sottostante sia un titolo di credito, un certificato globale o un diritto valore. Secondo il presente disegno, la costituzione e il trasferimento di titoli contabili, come pure il loro trasferimento o la costituzione di diritti ad essi correlati, si fondano su accrediti su conti titoli che hanno un effetto costitutivo. La custodia mediata di titoli di credito ha conseguenze incisive anche nel diritto internazionale privato. La tradizionale norma della lex rei sitae, secondo la quale i diritti reali su una cosa sono retti dal diritto dello Stato nel quale essa si trova, non funziona più. Inoltre, la vigente legge federale sul diritto internazionale privato 8534 (LDIP) impone una differenziazione fra forme di custodia mediata dei titoli di credito disciplinate dalle norme sui diritti reali e dal diritto delle obbligazioni. Tuttavia, questa differenziazione è difficile da operare nella pratica e produce risultati non sempre chiari a causa della situazione giuridica complessa e a volte ambigua degli ordinamenti nazionale ed estero. Per ovviare a questa situazione, il presente messaggio propone di ratificare rapidamente la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari del 5 luglio 2006 (Convenzione dell'Aia), che supera la norma della lex rei sitae dichiarando applicabile agli atti di disposizione su titoli custoditi da intermediari il diritto del luogo dell'intermediario interessato. Si tiene conto così della scelta del diritto applicabile operata dalle parti. Considerato però che la Convenzione dell'Aia no...
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