Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Thailandia sul traffico aereo fra i rispettivi territori e oltre

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Thailandia sul traffico aereo fra i rispettivi territori e oltre

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Thailandia sul traffico aereo fra i rispettivi territori e oltre

Concluso il 18 gennaio 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Thailandia,

preso atto che la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sono parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

animati dal desiderio di concludere un accordo aggiuntivo a detta Convenzione inteso a stabilire servizi regolari tra e oltre i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo, sempre che dal contesto non risulti diversamente:

a. il termine «Convenzione di Chicago» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, per il Regno di Thailandia, il Ministro dei Trasporti, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;

c. la locuzione «impresa di trasporti aerei designata» indica un'impresa che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del p...

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