Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Riassunto


Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l'allegato 1

Adottata il 22 dicembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011

Il Comitato,

visto l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada1, in particolare l'articolo 52 paragrafo 4;

considerato quanto segue:

(1) L'articolo 52 paragrafo 4 primo trattino dell'Accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1.

(2) L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2009 del comitato misto del 17 giugno 20092.

(3) L'Unione europea ha adottato nuovi atti giuridici nei settori coperti dall'Accordo. Il testo de...

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