Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

Riassunto


Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

(OTEMU)

Modifica del 5 giugno 2008

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I

L'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19941 sulla misurazione ufficiale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3, 51 capoverso 3 e 56 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 19922 concernente la misurazione ufficiale (OMU),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, l'espressione «D+M» è sostituita con «Direzione federale delle misurazioni catastali».

Art. 2 Piano d'attuazione cantonale

Il piano d'attuazione cantonale informa sul genere, l'entità, le scadenze e i costi dei lavori della misurazione ufficiale, segnatamente su:

a. i lavori di primo rilevamento;

b. i lavori di rinnovamento;

c. gli adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;

d. la tenuta a giorno periodica;

e. la sostituzione di digitalizzazioni provvisorie mediante un primo rilevamento o un rinnovamento;

f. la stima generale dei costi.

1 RS 211.432.21

2 RS 211.432.2; RU 2008 2745

2007-1094 2759

Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008

Art. 66 cpv. 4

4 Per lo scambio elettronico dei dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario si applicano le disposizioni dell'OTRF10.

Art. 67 Piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti

È allestito un piano con il perimetro delle zone con spostam...

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