Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile concernente il traffico aereo (con all.)

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile concernente il traffico aereo (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile concernente il traffico aereo

Concluso il 22 luglio 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 settembre 2005

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile (di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

considerando che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell'intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nel traffico aereo internazionale;

in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del ...

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