Rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d'impresa - Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale

Riassunto


Rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d'impresa - Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale

Rapporto supplementare

del Consiglio federale concernente il Rapporto

sul governo d'impresa -

Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale

del 25 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri,

ci pregiamo sottoporvi il rapporto supplementare concernente il Rapporto sul governo d'impresa, affinché ne prendiate atto.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

07.3772 P Postulato della Commissione della gestione CN

del 23 novembre 2007: Rapporto supplementare sulla rappresentanza degli interessi della Confederazione nelle società anonime di diritto privato.

07.3773 P Postulato della Commissione della gestione CN

del 23 novembre 2007: Equa rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche nel profilo dei requisiti dei consigli d'amministrazione e d'istituto.

07.3774 P Postulato della Commissione della gestione CN

del 23 novembre 2007: Principi guida a complemento della politica del personale e delle casse pensioni.

07.3775 P Postulato della Commissione delle finanze

del 23 novembre 2007: Principi guida del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sul governo d'impresa. Nella sessione primaverile del 2008 il Consiglio nazionale ne ha preso atto e nel contempo ha chiesto con quattro postulati un rapporto supplementare sulla delega nelle organizzazioni e nelle imprese della Confederazione di rappresentanti della Confederazione cui possono essere impartite istruzioni come pure diversi complementi dei principi guida contenuti nel Rapporto sul governo d'impresa. Con il presente rapporto supplementare il Consiglio federale spiega al Parlamento il modo in cui intende attuare i postulati e chiede ti toglierli di ruolo.

Nel postulato 07.3772 il Consiglio federale è incaricato di mettere in luce i conflitti che potranno risultare dalla delega nei consigli d'amministrazione delle società anonime di rappresentanti della Confederazione cui possono essere impartite istruzioni. Se delega un suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione di una società anonima, la Confederazione si attende che questi le trasmetta informazioni sulla società a tutela dei suoi interessi di ente proprietario. In questo contesto bisogna considerare i limiti posti dal diritto della società anonima e dal diritto del mercato finanziario. Secondo l'articolo 717 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO), il consiglio d'amministrazione deve trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. Nelle società quotate in borsa questo principio è subordinato a quello del diritto del mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge sulle borse (LBVM) che è più restrittivo; infatti, secondo una parte della dottrina esso vieta ai grandi azionisti di avere uno status privilegiato per quanto concerne l'accesso alle informazioni. Inoltre, le società quotate in borsa devono osservare l'obbligo di informare, ossia la cosiddetta pubblicità ad hoc, secondo cui non è ammesso sfruttare la conoscenza anticipata di informazioni suscettibili di influenzare i corsi. Tenendo conto di questi principi, il legislatore può creare una base legale speciale per garantire alla Confederazione in modo specifico l'accesso privilegiato alle informazioni di una determinata impresa quotata in borsa. Nel presente rapporto non si ritiene necessaria una siffatta base legale per le imprese non quotate, purché le informazioni privilegiate siano utilizzate esclusivamente per verificare il conseguimento degli obiettivi fissati per l'impresa che corrispondono all'interesse pubblico della Confederazione in tale impresa.

Al pari dei membri del consiglio d'amministrazione nominati dall'assemblea generale, il rappresentante della Confederazione si impegna nei confronti del suddetto organo a tutelare gli interessi della società. Simultaneamente deve rappresentare in seno al consiglio d'amministrazione gli interessi di ente proprietario della Confederazione. In caso di conflitto d'interessi, nel presente rapporto si adotta il principio della preminenza dell'interesse della società. D'altra parte, bisogna tener presente che al diritto di delega della Confederazione è legato un interesse pubblico nella società che deve rispecchiarsi nello scopo statutario dell'impresa, affinché l'interesse societario e l'interesse pubblico coincidano e non si creino situazioni di conflitto.

2226

Nel postulato 07.3774 il Consiglio federale è incaricato di elaborare ulteriori principi guida concernenti il personale e la politica del personale come pure le casse pensioni. La scelta dello statuto del personale deve ...

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