Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)

Testo originale

Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

La Comunità europea,

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,

e

la Confederazione Svizzera, dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,

decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea,

hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

I. Disposizioni di base

Art. 1 Obiettivo

Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

Libera circolazione delle persone

c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;

d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

Art. 2 Non discriminazione

In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

Art. 3 Diritto di ingresso

Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Art. 5 Prestazione di servizi

1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:

a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo1odelledisposizioni di un Accordodicui al paragrafo1;

b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.

3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

Libera circolazione delle persone

Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica

Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.

Art. 7 Altri diritti

Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;

c) il diritto di ...

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