Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 23, 15 Giugno 2010 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)
Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
(OSPro) del 19 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza fissa: a. prescrizioni generali sull'esecuzione della LSPro; b. prescrizioni sull'immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti; c. prescrizioni sull'immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositividi protezione individuale (DPI); d. prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti: 1. macchine, 2. ascensori, 3. apparecchi a gas, 4. attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione, 5. DPI, 6. altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d'applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale. RS 930.111 1 RS 930.11 2 RS 946.51 2009-1098 2583 Sicurezza dei prodotti. O RU 2010 Allegato 1 (art. 15 e 17 cpv. 1) Valutazione della conformità di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI): principi e procedure I . Principi A. Apparecchi a gas a. Per gli apparecchi a gas fabbricati in serie, prima dell'immissione in commercio il produttore deve provvedere a un esame per la certificazione del tipo (cifra II A) e, a sua scelta, a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità (cifra II B2013E): 1. procedura di conformità al tipo con controllo (sistema di controllo), 2. procedura di conformità al tipo con garanzia della qualità della produzione (sistema di garanzia della qualità della produzione), 3. procedura di conformità al tipo con garanzia della qualità del prodotto (sistema di garanzia della qualità del prodotto), 4. verifica della conformità al tipo. b. Per gli apparecchi a gas fabbricati in pezzi unici o in piccole quantità il produttore può ricorrere alla verifica dell'esemplare unico (cifra II F). B. Dispositivi di protezione individuale (DPI) a. Per i DPI ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 3 della direttiva CEE sui DPI19 il produttore o il suo rappresentante con sede in Svizzera può procedere personalmente alla valutazione della conformità. Per gli altri DPI, il modello deve essere sottoposto a un esame per la certificazione. b. Per i DPI di progettazione complessa ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 lettera a della direttiva CEE sui DPI, oltre all'esame per la certificazione (cifra III) il produttore deve applicare, a sua scelta: 1. un sistema di garanzia della qualità del prodotto finito, oppure 2. un sistema di garanzia della qualità della produzione. 19 Si veda la nota a piè di pagina all'art. 12 cpv. 2. Sicurezza dei prodotti. O RU 2010 II. Procedure di valutazione della conformità di apparecchi a gas A. Esame per la certificazione del tipo a. Definizione: L'esame per la certificazione del tipo è la procedura con cui un organismo di valutazione della conformità accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le prescrizioni sul...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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