Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)




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Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn)

Modifica del 14 gennaio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 76 cpv. 2

2 È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.

Art. 95 cpv. 1 lett. b

1 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo;

Art. 103 lett. c

In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento de...

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