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Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Ordinanza sulla protezione degli animali
(OPAn)Modifica del 14 gennaio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 10 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese. Art. 76 cpv. 2 2 È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche. Art. 95 cpv. 1 lett. b 1 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo; Art. 103 lett. c In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento de...See the full content of this document
