Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC)

Riassunto


Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC)

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

(Legge sulla CPC)

del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111, 113 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:

a. dell'Amministrazione federale secondo gli articoli 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

b. dei servizi del Parlamento secondo l'articolo 8novies della legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli;

c. della Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19974 sull'organizzazione delle poste, fintanto che assicura il suo personale presso la Cassa pensioni della Confederazione;

d. delle unità amministrative decentrate secondo l'articolo 2 capoverso 3 della LOGA, sempre che le disposizioni legali speciali non prevedano diversamente;

e. delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato secondo gli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 1968

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