Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 46, 13 Novembre 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
Modifica del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 gennaio 19611 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1ter Capo primo a: Rilevamento tempestivo Art. 1ter Comunicazione 1 Il caso di un assicurato può essere comunicato all'ufficio AI competente ai sensi dell'articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo dall'assicurato stesso o da terzi se l'assicurato: a. per almeno 30 giorni ha presentato ininterrottamente un'incapacità al lavoro; o b. nell'arco di un anno ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi. 2 La persona o l'istituzione legittimata secondo l'articolo 3b capoverso 2 LAI a comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione. Art. 1quater Decisione dell'ufficio AI 1 Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d LAI. 2 Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all'assicurato di annunciarsi all'AI. 1 RS 831.201 2007-1376 5155 Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RU 2007 2 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incapacità al lavoro, l'ufficio AI decide dopo un esame sommario del caso se sono indicati provvedimenti per mantenere il posto di lavoro. 3 Se tali provvedimenti non possono essere applicati o non producono alcun risultato, la rendita accordata prima della ripresa dell'attività lucrativa o prima dell'aumento del grado di occupazione rinasce senza periodo d'attesa. Art. ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Altri documenti:
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