Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Riassunto


Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 17 gennaio 19611 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1ter

Capo primo a: Rilevamento tempestivo

Art. 1ter Comunicazione

1 Il caso di un assicurato può essere comunicato all'ufficio AI competente ai sensi dell'articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo dall'assicurato stesso o da terzi se l'assicurato:

a. per almeno 30 giorni ha presentato ininterrottamente un'incapacità al lavoro; o

b. nell'arco di un anno ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi.

2 La persona o l'istituzione legittimata secondo l'articolo 3b capoverso 2 LAI a comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione.

Art. 1quater Decisione dell'ufficio AI

1 Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d LAI.

2 Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all'assicurato di annunciarsi all'AI.

1 RS 831.201

2007-1376 5155

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RU 2007

2 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incapacità al lavoro, l'ufficio AI decide dopo un esame sommario del caso se sono indicati provvedimenti per mantenere il posto di lavoro.

3 Se tali provvedimenti non possono essere applicati o non producono alcun risultato, la rendita accordata prima della ripresa dell'attività lucrativa o prima dell'aumento del grado di occupazione rinasce senza periodo d'attesa.

Art. ...

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