Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

Riassunto


Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

(OAEl)

del 14 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071

sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl.

2 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla LAEl nella misura in cui questa intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl.

3 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, è considerata consumatore finale ai sensi della LAEl e della presente ordinanza. I suoi punti di immissione e di prelievo collegati con la rete di trasporto da 50 Hz sono considerati come singolo punto di immissione e di prelievo.

4 La LAEl e la presente ordinanza si applicano anche alle linee elettriche transfrontaliere a corrente continua della rete di trasporto e ai necessari impianti accessori.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a. programma previsionale: serie temporale, pattuita in livelli medi di potenza, relativa alla fornitura e all'acquisto di energia elettrica durante un determinato periodo di tempo;

b. energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;

RS 734.71 1 RS 734.7

2007-1266 1223

Approvvigionamento elettrico. O RU 2008

Sezione 3: Congestioni nelle forniture transfrontaliere, eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili

Art. 20 Procedure per far fronte a congestioni nelle forniture transfrontaliere

1 La società nazionale di rete riferisce alla ElCom sull'applicazione della regola delle precedenze secondo gli articoli 13 capoverso 3 e 17 capoverso 2 LAEl e le sottopone una proposta per l'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5 LAEl.

2 Nell'attribuzione delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera gli importatori possono far valere il diritto di precedenza delle forniture ai consumatori finali con servizio universale secondo l'articolo 17 capoverso 2 LAEl, solo se dimostrano che senza importazioni non potrebbero adempiere all'obbligo di fornitura e che nel frattempo non hanno notificato forniture a terzi all'estero.

Art. 21 Eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili

1 Il DATEC, su proposta della società nazionale di rete, emana regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 LAEl.

2 La ElCom si pronuncia con decisione in merito alla concessione di deroghe.

Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gruppi di bilancio

Art. 22 Prestazioni di servizio relative al sistema

1 La società nazionale di rete, laddove non sia essa stessa a fornirle, acquisisce le prestazioni di servizio relative al sistema attraverso una procedura orientata al mercato, non discriminatoria e trasparente.

2 Fissa i prezzi relativi alle prestazioni di servizio in modo da coprirne i costi. Se dalla vendita di prestazioni di servizio risulta un guadagno o una perdita, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera a.

3 I potenziamenti della rete resi necessari dalle immissioni di elettricità da parte di produttori di energia conformemente agli articoli 7, 7a e 7b della legge del 26 giugno 19986 sull'energia fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

4 Le rimunerazioni per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 3 necessitano dell'approvazione della ElCom.

6 RS 730.0

Approvvigionamento elettrico. O RU 2008

5 La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell'approvazione della ElCom, i costi per i necessari potenziamenti della rete di cui al capoverso 3.

6 Riferisce annualmente alla ElCom sulla fornitura effettiva e sull'attribuzione dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 23 Gruppi di bilancio

1 Tutti i punti di immissione e di prelievo attribuiti a un gruppo di bilancio devono trovarsi nella zona di regolazione Svizzera. Ogni punto di immissione e di prelie...

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