Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Riassunto


Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 351septies capoverso 3 del Codice penale1; visto l'articolo 22c capoverso 3 della legge federale del 26 marzo19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici da parte dell'Ufficio federale di polizia (Ufficio).

2 Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare le persone vive e morte nonché di individuare connessioni tra i reati.

Art. 2 Definizione

Si considerano dati segnaletici ai sensi della presente ordinanza: a. le impronte digitali e le impronte palmari; b. gli indizi rilevati sui luoghi dei reati; c. le fotografie; d. i connotati.

Art. 3 Compiti dell...

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