Ordinanza sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 4, 01 Febbraio 2000 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)
Ordinanza sul settore dei Politecnici federali
(Ordinanza sul settore dei PF)del 6 dicembre 1999Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali (legge sui PF), ordina:Sezione 1: Settore dei PF Art. 11 Nel settore dei Politecnici federali (settore dei PF) rientrano:a. i politecnici federali (PF): 1. Politecnico federale di Zurigo (PFZ), 2. Politecnico federale di Losanna (PFL);b. gli istituti di ricerca: 1. Istituto Paul Scherrer (IPS), 2. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP), 3. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR), 4. Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);c. il segretariato generale del Consiglio dei PF;d. il Servizio di stato maggiore delle costruzioni e dell'i...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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