Ordinanza sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Riassunto


Ordinanza sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Ordinanza sul settore dei Politecnici federali

(Ordinanza sul settore dei PF)

del 6 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali (legge sui PF), ordina:

Sezione 1: Settore dei PF Art. 1

1 Nel settore dei Politecnici federali (settore dei PF) rientrano:

a. i politecnici federali (PF): 1. Politecnico federale di Zurigo (PFZ), 2. Politecnico federale di Losanna (PFL);

b. gli istituti di ricerca: 1. Istituto Paul Scherrer (IPS), 2. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP), 3. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR), 4. Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA);

c. il segretariato generale del Consiglio dei PF;

d. il Servizio di stato maggiore delle costruzioni e dell'i...

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