Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 26, 26 Giugno 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers)
Ordinanza sul personale della Confederazione
(OPers) Modifica del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale della Confederazione (OPers) è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1bis 1bis Le disposizioni del capitolo 4a si applicano al personale delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers. Art. 11a Provvedimenti d'integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell'impiegato, l'autorità competente secondo l'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti essa coinvolge servizi specializzati. Art. 33 Pensionamento anticipato di determinate categorie di personale (art. 10 cpv. 3 LPers) 1 Al compimento del 61° anno d'età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale: a. ufficiali di professione e s...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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