Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Riassunto


Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

(LSIP)

del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia):

a. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9201314);

b. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);

c. parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N2013SIS; art. 16);

d. registro nazionale di polizia (art. 17);

e. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 18).

Art. 3 Principi

1 I sistemi d'informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.

RS 361

Sistemi d'informazione di polizia della Confederazione RU 2008

2 Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.

3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

a. fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;

b. la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;

c. il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;

d. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 19803 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c ed i;

e. l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federal...

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