Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)

Riassunto


Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)

Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Ordinanza sulle funi, OFuni)

dell201911 marzo 2011

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 8 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 20061

sugli impianti a fune (OIFT), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT).

2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l'infrastruttura.

3 La presente ordinanza disciplina:

a. per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l'impalmatura e gli attacchi d'estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione;

b. per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l'immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell'impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi;

c. gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti.

4 Per l'immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell'OIFT.

5 Nella misura in cui per l'immissione in commercio di funi e attacchi d'estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l'introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti.

RS 743.011.11

1 RS 743.011

2 RS 743.01

non deve essere danneggiata né dalla pressione necessaria né dallo slittamento della fune nel morsetto. La pressione superficiale va limitata a:

a. 50 N/mm2 per le funi a trefoli;

b. 70 N/mm2 per le funi a trefoli compattate;

c. 100 N/mm2 per le funi spiroidali aperte;

d. 150 N/mm2 per le funi spiroidali chiuse (funi portanti).

3 Per poter constatare uno slittamento della fune occorre apporre una marcatura a una distanza di circa 10 mm dal morsetto a piastra. Se è rilevato uno slittamento della fune, la parte interessata è marcata e fatta controllare da un professionista qualificato.

4 Dopo il montaggio, si misura il passo di cordatura nella stazione a valle e in quella a monte e i valori sono registrati.

Art. 23 Fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti

1 La colata delle estremità delle funi nei manicotti con leghe metalliche o con resina artificiale e il fissaggio delle estremità delle funi nelle teste autobloccanti devono essere eseguite da personale qualificato istruito.

2 Il personale qualificato istruito deve aver assolto una formazione secondo l'articolo 24.

Art. 24 Fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti

1 Chi intende fabbricare teste fuse o teste autobloccanti secondo l'artico...

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