Riassunto
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
(Ordinanza sulle funi, OFuni) dell201911 marzo 2011 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 8 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune (OIFT), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT). 2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l'infrastruttura. 3 La presente ordinanza disciplina: a. per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l'impalmatura e gli attacchi d'estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione; b. per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l'immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell'impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi; c. gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti. 4 Per l'immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell'OIFT. 5 Nella misura in cui per l'immissione in commercio di funi e attacchi d'estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l'introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti. RS 743.011.11 1 RS 743.0112 RS 743.01 non deve essere danneggiata né dalla pressione necessaria né dallo slittamento della fune nel morsetto. La pressione superficiale va limitata a: a. 50 N/mm2 per le funi a trefoli; b. 70 N/mm2 per le funi a trefoli compattate; c. 100 N/mm2 per le funi spiroidali aperte; d. 150 N/mm2 per le funi spiroidali chiuse (funi portanti). 3 Per poter constatare uno slittamento della fune occorre apporre una marcatura a una distanza di circa 10 mm dal morsetto a piastra. Se è rilevato uno slittamento della fune, la parte interessata è marcata e fatta controllare da un professionista qualificato. 4 Dopo il montaggio, si misura il passo di cordatura nella stazione a valle e in quella a monte e i valori sono registrati. Art. 23 Fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti 1 La colata delle estremità delle funi nei manicotti con leghe metalliche o con resina artificiale e il fissaggio delle estremità delle funi nelle teste autobloccanti devono essere eseguite da personale qualificato istruito. 2 Il personale qualificato istruito deve aver assolto una formazione secondo l'articolo 24. Art. 24 Fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti 1 Chi intende fabbricare teste fuse o teste autobloccanti secondo l'artico...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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