Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Riassunto


Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

(OCSP)

del 4 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19201321 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni;

b. informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;

c. materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 6 dicembre 20074 sul materiale dell'esercito;

d. accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari;

RS 120.4 1 RS 120 2 RS 510.10 3 RS 510.411

4 RS 514.20

5 RS 510.518.1

Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 21 Diritto d'essere sentiti

1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

Art. 22 Decisione

1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;

c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;

d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti....

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