Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 24, 17 Giugno 2008 › Singoli › Legge
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Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Legge federale sui brevetti d'invenzione
(Legge sui brevetti, LBI) Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue: Art. 1a 1 Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, non è brevettabile. 2 Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono brevettabili. Una parte del corpo umano è tuttavia brevettabile come invenzione se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2. Art. 1b 1 Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali. 2 Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2. II. Il corpo umano e le sue parti III. Sequenze di geni Art. 61 cpv. 1 e 2 1 L'Istituto pubblica: a. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 58a capoverso 2; b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate nell'articolo 60 capoverso 1bis; c. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; d. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto. 2 Abrogato Art. 62 Abrogato Art. 63, titolo marginale e cpv. 1 1 L'Istituto emette un fascicolo per ogni brevetto rilasciato. Art. 63a Abrogato Art. 65 1 Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti. 2 Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione. Art. 66 lett. b Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni: b. contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali; II. Fascicolo del brevetto D. Consultazione degli atti Art. 70 cpv. 2 2 In materia penale (art. 81201382), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 68 del Codice penal...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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