Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)

Riassunto


Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)

Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano

(LEGU)

dell20198 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoverso 3, 110 capoverso 1, 113 capoverso 1, 117 capoverso 1, 119 capoverso 2 lettera f, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell201911 settembre 20022,

decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione, scopo e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina le condizioni di esecuzione degli esami genetici sull'essere umano, negli ambiti:

a. medico;

b. lavorativo;

c. assicurativo;

d. della responsabilità civile.

2 Essa disciplina l'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona. Per quanto concerne l'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse è applicabile la legge del 20 giugno 20033 sui profili del DNA.

3 Salvo sue disposizioni contrarie, la presente legge non si applica agli esami genetici eseguiti a scopo di ricerca.

Art. 2 Scopo

La presente legge si prefigge di:

a. tutelare la dignità umana e la personalità;

b. impedire esami genetici abusivi e utilizzazioni abusive di dati genetici;

RS 810.12

Esami genetici sull'essere umano. LF RU 2007

Art. 28 Autorizzazione di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami genetici presintomatici

1 Prima di co...

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