Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito
Foglio Federale numero 40, 02 Ottobre 2007 › Seccion Unica
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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito
Traduzione1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Sudafrica: (i) l'imposta normale; (ii) l'imposta addizionale sulle società (secondary tax on companies); (iii) l'imposta alla fonte sui canoni (qui di seguito dette «imposta sudafricana»); e 1 Dal testo originale francese (RU ...). Doppia imposizione. Convenzione con il Sudafrica b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) (qui di seguito dette «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie. Art. 3 Definizioni generali 1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a) il termine «Sudafrica» designa la Repubblica del Sudafrica e comprende, se usato in senso geografico, le acque territoriali e le zone al di fuori ...
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