Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002

Riassunto


Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002

Traduzione1

Strumento di emendamento

alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni2

così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994,

di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002

Adottato ad Antalya il 24 novembre 2006 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 13 maggio 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 maggio 2008

(Versione consolidata)3

Preambolo

1 Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni4 (in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni di base

Art. 1 Oggetto dell'Unione

2 1. L'Unione si prefigge:

PP-98 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i suoi Stati membri ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;

3A

PP-98

abis) d'incoraggiare e ampliare la partecipazione degli enti e delle organizzazioni alle attività dell'Unione e di garantire una cooperazione e un partenariato fruttuoso tra di esse e gli Stati membri allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali enunciati nell'oggetto dell'Unione;

RS 0.784.012 1 Dal testo originale francese (RO 2008 3327). 2 RS 0.784.01 3 Nota del Segretario generale: conformemente alla Risoluzione 70 (Rev. Marrakech,

2002) della Conferenza di plenipotenziari relativa all'integrazione del principio di parità tra donne e uomini all'UIT, si considera che gli strumenti fondamentali dell'Unione (Costituzione e Convenzione) siano redatti in un linguaggio neutro.

4 RS 0.784.02

2007-0405 3327

Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. RU 2008 Emendamento Antalya 2006

PP-98 PP-06

76A

PP-98

Abrogato

3) Il Segretario generale può fungere da depositario di accordi particolari conclusi conformemente all'articolo 42 della presente Costituzione.

77 2. Il Vice-Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo è assente.

Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni

Art. 12 Funzioni e struttura

78

PP-98 1. 1) Considerando le particolari preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo, le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalità dell'Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni così come enunciate all'articolo 1 della presente Costituzione: 2013 assicurando l'utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche con ogni servizio di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 44 della presente Costituzione; e

2013 procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.

79 2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del

Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni.

80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo:

81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;

82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

83

PP-98

3336

c) di assemblee delle radiocomunicazioni;

Costituzione dell'Unione internazionale del...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società