Rapporto sugli strumenti adottati nel 2001 e nel 2002 dalla Conferenza internazionale del Lavoro

Riassunto


Rapporto sugli strumenti adottati nel 2001 e nel 2002 dalla Conferenza internazionale del Lavoro

03.069

Rapporto

sugli strumenti adottati nel 2001 e nel 2002 dalla Conferenza internazionale del Lavoro

del 29 ottobre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

In virtù dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), vi sottoponiamo un rapporto sulla Convenzione (n. 184) concernente la sicurezza e la salute nell'agricoltura, nonché sul Protocollo alla Convenzione

(n. 155) sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, strumenti adottati dalla Conferenza internazionale del Lavoro (CIL) durante la sua 89a e la sua 90a sessione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il presente rapporto esamina anzitutto in che misura il nostro diritto positivo corrisponde alle esigenze della Convenzione (n. 184) concernente la sicurezza e la salute nell'agricoltura. Questa Convenzione nonché la relativa Raccomandazione (n. 192) hanno per scopo il miglioramento della protezione del lavoro in alcuni ambiti dell'agricoltura che non erano ancora disciplinati dagli strumenti dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL).

La Svizzera è solita ratificare le convenzioni dell'OIL che corrispondono al diritto positivo in vigore nel nostro Paese. La sola eccezione è costituita dalle convenzioni dette fondamentali dell'OIL, oggi tutte ratificate dalla Svizzera. L'analisi approfondita della Convenzione n. 184 rileva gli ostacoli seguenti alla ratifica di questo strumento internazionale: la Convenzione offre la possibilità di escludere per una durata limitata gli indipendenti dal suo campo di applicazione, tuttavia in Svizzera non vi è la volontà politica di sottoporre gli indipendenti nel settore agricolo alla legislazione nazionale di protezione sul lavoro, né a medio né a lungo termine. Inoltre, il campo di applicazione della legge federale sul lavoro non include le imprese di produzione agricola. Infine, numerose questioni relative alla protezione sul lavoro nell'agricoltura sono disciplinate in Svizzera per il tramite di contratti tipo di lavoro: questi ultimi non soltanto non sono considerati dall'OIL come mezzo sufficiente di attuazione effettiva di una convenzione ma in parecchi punti non corrispondono neppure alle esigenze materiali della Convenzione. Il Consiglio federale vi propone pertanto di non ratificare la Convenzione n. 184 dell'OIL.

Il rapporto prende inoltre in considerazione in modo succinto il Protocollo del 2002 alla Convenzione (n. 155) dell'OIL sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (1981). Siccome il nostro Paese non ha ratificato detta Convenzione, alla quale il Protocol-lo fa riferimento (FF 1983 I 25), non è necessario, a questo stadio, entrare in mate-ria con maggiori chiarimenti su questo Protocollo. Per contro, il Consiglio federale prevede di procedere presto a un esame della Convenzione n. 155 e della Convenzione n. 121 dell'OIL sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali (1964), il cui elenco di malattie professionali è stato riveduto durante la 90a sessione della Conferenza.

Il presente rapporto è stato sottoposto alla Commissione federale tripartita per gli affari dell'OIL. Questa Commissione consultiva, formata di rappresentanti dei partner sociali e dell'Amministrazione federale, ha preso atto del rapporto dopo che erano state apportate precisazioni da parte dell'Ufficio internazionale del Lavoro (UIL) su questioni specifiche in relazione con la Convenzione n. 184. La Commissione ha riconosciuto che l'ostacolo principale alla ratifica della Convenzione precitata concerneva la sua applicazione agli indipendenti nell'agricoltura. L'Unione svizzera degli imprenditori (USI), l'Unione sindacale svizzera (USS) e Travail.Suisse hanno chiesto che i loro rispettivi pareri fossero riferiti nel rapporto (vedi n. 4).

Rapporto

1 Introduzione

Conformemente...

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