Messaggio concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto Codice penale

Riassunto


Messaggio concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto Codice penale

00.090 Messaggio

concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale

del 15 novembre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale concernente l'approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale inter-nazionale, il disegno di legge federale sulla cooperazione con la Corte penale inter-nazionale e il disegno di legge federale concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto) inerente all'istituzione di una Corte penale internazionale è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari delle Nazioni Unite a schiacciante maggioranza (120 voti favorevoli contro 7 e 21 astensioni).

Lo Statuto costituisce la base legale per una Corte penale internazionale permanente con sede all'Aia (in seguito detta anche «la Corte»). La futura Corte è competente a giudicare i crimini di particolare gravità che concernono l'intera comunità internazionale: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione. Quest'ultimo reato è ancora da definire in modo preciso.

La Corte si fonda sul principio della complementarità. Esercita le proprie funzioni unicamente qualora le autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di perseguire efficacemente uno dei reati citati commesso sul loro territorio nazionale o da un loro cittadino. Una simile situazione può verificarsi per esempio se il sistema nazionale di perseguimento penale non è più in grado di funzionare a causa di una guerra. È immaginabile anche una situazione in cui le autorità nazionali responsabili siano controllate da persone anch'esse coinvolte nei reati in questione, al punto che un loro perseguimento efficace appaia impossibile. La complementarità dello Statuto vuole colmare le lacune che riscontrate frequentemente nel perseguimento penale di questi reati esecrabili. La Corte non vuole in nessun caso sostituirsi alle giurisdizioni nazionali. Non è neppure un'autorità internazionale di ricorso che riesamina le sentenze penali nazionali di ultima istanza.

Lo Statuto è fondato sul principio di diritto internazionale della responsabilità penale individuale per le violazioni più gravi del diritto internazionale e non si esprime sull'eventuale responsabilità dei singoli Stati. L'innovazione più significativa apportata dallo Statuto di Roma consiste nel fatto che un individuo che ha violato i principi umanitari più elementari può essere giudicato, a determinate condizioni, da un tribunale internazionale. La Corte penale internazionale è dunque espressione di una giustizia esercitata a nome della Comunità internazionale.

Lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Fino alla data odierna (stato: 15 novembre 2000) 115 Stati hanno sottoscritto lo Statuto, tra i quali la Svizzera il 18 luglio 1998. È pur vero che nello stesso periodo solo 22 Stati lo hanno ratificato; numerosi altri Paesi hanno però preannunciato un'imminente ratifica. Visti gli sforzi politici intrapresi in tutto il mondo a favore di una rapida costituzione della Corte, è realistico attendersi l'entrata in vigore dello Statuto in tempi brevi.

In considerazione della tradizione umanitaria del nostro Paese, del ruolo della Svizzera quale Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra e del suo contributo determinante alla realizzazione di questo Statuto, è importante che tra i primi ses-santa Stati che l'hanno ratificato vi sia anche la Svizzera. È un'occasione che si

offre al nostro Paese per dimostrare il proprio impegno nell'ambito del diritto internazionale umanitario e della protezione dei diritti dell'uomo. A questi motivi a favore di una rapida ratifica da parte della Svizzera se ne aggiunge uno di ordine pratico: dopo l'entrata in vigore dello Statuto verrà convocata un'Assemblea degli Stati contraenti, durante la quale verranno prese decisioni importanti, quali l'elezione dei giudici e del procuratore, l'approvazione dell'ordinamento procedurale della Corte e degli «elementi dei crimini» (uno strumento di sostegno per l'interpretazione delle fattispecie penali definite nello Statuto), la fissazione del regime di finanziamento e del budget, lo sviluppo delle rela...

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